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Trasporto Animali Vivi

Per il Trasporto di animali vivi si applica quanto stabilito da Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento CE n. 1255/97.

APPLICAZIONE DEL REG. CE 1/2005
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Il Reg. CE 1/2005 si applica a tutti i trasporti di animali vertebrati vivi effettuati con finalità economiche (ivi inclusi tutti i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto) che possono essere eseguiti solo da trasportatori autorizzati ex. artt. 10 e 11 del Reg. CE 1/2005.

NON APPLICAZIONE DEL REG. CE 1/2005
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Il Reg. CE 1/2005 non si applica al trasporto degli animali non correlato ad attività a “carattere economico” al seguito del loro proprietario verso o da strutture sanitarie veterinarie (ambulatori, cliniche ecc..). Questi tipi di trasporto NON hanno bisogno di autorizzazione.

APPLICAZIONE DEI SOLI CRITERI GENERALI
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Le seguenti tipologie di trasporti:

  • trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali
  • trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, non necessitano di AUTORIZZAZIONE ai sensi degli artt. 10 e 11 del Reg. CE 1/2005.
    A tali categorie si applicano comunque le condizioni generali.

MEZZI DI TRASPORTO
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AUTORIZZAZIONE TRASPORTO DI TIPO 1 (viaggi brevi)
Il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi idonei. Per ottenere l’Autorizzazione, il trasportatore deve presentare al Servizio Veterinario della ASL competente sulla propria sede operativa, domanda su apposito modello e "Check List trasporto Tipo 1” e provvedere al pagamento della prestazione.Richiesta di autorizzazione Pagamento per prestazione veterinaria

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO DI TIPO 2 (viaggi lunghi)
Il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi omologati * che devono garantire particolari requisiti tra i quali il Sistema di navigazione obbligatorio. Per ottenere l’Autorizzazione, il trasportatore deve presentare al Servizio Veterinario della ASL competente sulla propria sede operativa, domanda su apposito modello e "Check List trasporto Tipo 2” e provvedere al pagamento della prestazione.* Il Certificato di omologazione per mezzi di trasporto su strada per viaggi della durata superiore alle 8 ore, previsto dall’art. 18 del Reg. CE 1/2005, è da intendere come certificato di conformità del singolo automezzo ai requisiti sanitari e di benessere animale. Anch’esso và richiesto alla ASL territorialmente competente in ragione della sede operativa del trasportatore.
Domanda di omologazione
Richiesta di autorizzazione P
agamento per prestazione veterinaria

Esonero dal l’obbligo di Certificato di omologazioneI mezzi di trasporto su strada che, sul territorio nazionale, raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, possono essere esonerati dell’obbligo del certificato di omologazione.
Devono comunque possedere i requisiti superiori previsti dal Reg. CE 1/2005 per gli automezzi che effettuano lunghi viaggi (superiori alle 8 ore).

Obbligatorietà “Giornale di Viaggio” Per viaggi superiori alle 8 ore tra Stati Membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati * e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito “Giornale di viaggio” che sostituisce il ruolino di marcia.* In conformità alla Dir. 90/427 per Equidi registrati si intendono solo gli animali iscritti a libri genealogici (a titolo esemplificativo sul passaporto devono essere riportati i dati dei genitori).
Per tale categoria di animali, oltre all’esonero dal giornale di viaggio, sono previste specifiche deroghe.
Validità Autorizzazioni al trasporto e Omologazioni Le Autorizzazioni al trasporto e le Omologazioni hanno validità 5 anni.
N.B.:
Possono essere previsti limiti in funzione di criteri verificabili durante il trasporto (ad esempio sulle specie e sulle modalità strada, ferrovia etc.).

CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL TRASPORTO
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Il Certificato di Idoneità al trasporto, ex. art. 6, co. 5 del Reg. CE 1/2005, è divenuto obbligatorio dal 05/01/2008.
I Certificati di Idoneità al trasporto si ottengono:•

  • a seguito della partecipazione ad appositi corsi, che possono essere organizzati, anche, da: Enti - Istituti - Associazioni di categoria - Associazioni professionali
  • presentazione, presso le ASL di residenza del conducente, di apposito modulo di “richiesta registrazione Certificato” e pagamento* della prestazione.
    Durata Corsi di formazione per primo rilascio Certificato Idoneità La durata dei corsi di formazione per il primo rilascio dei certificati di idoneità per i conducenti e guardiani è di 12 ore.
    Validità Certificato di Idoneità al Trasporto Il Certificato di Idoneità al trasporto è valido per 10 anni. N

RINNOVO CERTIFICATO DI IDONEITÀ CONDUCENTE/GUARDIANO REG. CE 1/2005
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Come da nota n.1923 del 26 gennaio 2018 del Ministero della Salute, il rinnovo del Certificato di Idoneità conducente/ guardiano Reg. CE 1/2005 viene concesso previo:

  • svolgimento, con esito positivo, di appositi corsi di formazione
  • presentazione, presso le ASL di residenza del conducente/guardiano, di apposito modulo di richiesta e pagamento della prestazione

l versamento richiesto a favore della ASL dovrà essere eseguito con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT66R0100514500000000218040 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. VIA GENOVA, 52 - filiale 14500 - 01100 VITERBO indicando come causale: “Area C rinnovo certificato di idoneità conducente/guardiano”.Durata Corsi di formazione per rinnovo Certificato IdoneitàCome da nota del 1° marzo 2018 del Ministero della Salute, la durata dei corsi di formazione per il rinnovo dei certificati di idonei tà per i conducent i e guardiani scaduti precedentemente alla data del 1° marzo 2018, è di almeno 4 ore.

REGISTRAZIONE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI ANIMALI ASSOCIATA AD ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO PER LA PRODUZIONE PRIMARIA
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Sono tenuti a registrare il mezzo di trasporto o il rimorchio:

  • produttori primari già registrati ai sensi del Reg. CE n.852/04 titolari di codice aziendale che, in relazione alla loro attività economica, intendono trasportare i propri animali per percorsi inferiori ai 65 Km
  • allevatori che intendono trasportare per la transumanza stagionale i propri animali utilizzando i loro veicoli agricoli o mezzi di trasporto
  • allevatori che intendono trasportare i propri animali con i propri veicoli di trasporto per una distanza inferiore ai 50 Km dalla propria azienda.

 

Modalità di Registrazione
La Registrazione dei mezzi di trasporto, è un’attività che il Servizio Veterinario eroga su richiesta del produttore primario, previa presentazione di Autodichiarazione * compilata in ogni sua parte e pagamento della prestazione.
Il versamento di € 11,00 richiesto a favore della ASL dovrà essere eseguito con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT66R0100514500000000218040 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. VIA GENOVA, 52 - filiale 14500 - 01100 VITERBO indicando come causale: “Vidimazione autodichiarazione trasporto animali Reg. CE n° 852/2004”.

* Per l'istanza utilizzare modello A /G d i Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ex Reg. CE 852/2004.

REGISTRAZIONE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI ANIMALI NON ASSOCIATA AD ATTIVITÀ ECONOMICA
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È tenuto a registrare il mezzo di trasporto o il rimorchio:

  •  proprietario dell’animale (inteso come persona fisica) o appartenente allo stesso nucleo familiare, che intenda trasportare il proprio animale con un veicolo di sua proprietà per le seguenti attività ai fini non commerciali:
    • trasferimento di animali tra maneggi diversi
    • partecipazione ad una gara
    • movimenti per attività culturali, ludiche o sportive.

 

Modalità di Registrazione
La Registrazione dei mezzi di trasporto o rimorchi, è un’attività che il Servizio Veterinario eroga su richiesta del proprietario dell’animale, previa presentazione di Autodichiarazione * zcompilata in ogni sua parte e pagamento della prestazione.
Il versamento di € 11,00 richiesto a favore della ASL dovrà essere eseguito con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT66R0100514500000000218040 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. VIA GENOVA, 52 - filiale 14500 - 01100 VITERBO indicando come causale: “Vidimazione autodichiarazione trasporto animali non in relazione ad attività economica.”

* Per l'istanza utilizzare  modello A /H d i Autodichiarazione della registrazione come trasportatore "conto proprio" di equidi

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2023